Valutazione rischio fulminazione e normativa

La valutazione rischio fulminazione è fra gli obblighi previsti dal Testo Unico per il datore di lavoro per proteggere dalle scariche atmosferiche.

Per la precisione, l'articolo 80 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie per salvaguardare i lavoratori dai rischi di fulminazione diretta e indiretta.

E’ quindi obbligato ad effettuare una valutazione dei rischi, in base alla quale deve adottare le misure di protezione necessarie.

Invece, l’art. 84 prevede che il datore di lavoro applichi le giuste misure per proteggere edifici, impianti, strutture e strumenti dai fulmini. Ecco quali sono le misure necessarie e cosa dice la normativa.

Valutazione rischio fulminazione normativa

La nuova normativa CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), in vigore da marzo 2013, stabilisce le modalità per eseguire la valutazione del rischio di fulminazione.

La norma consente di effettuare una valutazione, dalla quale si possono individuare, se necessario, le misure di protezione che consentono di diminuire il rischio a valori non superiori a quello che la stessa norma considera tollerabile.

Per prima cosa occorre tenere in conto che quando un fulmine colpisce una struttura può causare danni sia alla struttura stessa che ai suoi occupanti o a ciò che contiene. Di conseguenza, i dati di cui è necessario disporre nella valutazione del rischio di fulminazione sono:

  • caratteristiche ambientali e densità dei fulmini nella zona in cui si trovano la struttura e le linee entranti
  • caratteristiche della struttura, degli impianti, delle linee entranti e delle apparecchiature
  • stima dei danni sia economici che sociali, impatto ambientale e costo delle riparazioni.

Solitamente la protezione dai fulmini avviene mediante un adeguato sistema di protezione interno ed esterno (LPS) e delle misure opportune contro le scariche elettriche.

Come redigere dvr fulminazione

La Valutazione del rischio fulminazione è necessaria per garantire ai lavoratori una protezione dalle scariche atmosferiche. Infatti, il rischio fulminazione è un pericolo frequente in molte attività lavorative, per cui è fondamentale eseguire una valutazione corretta, tenendo conto della normativa più recente, per non incorrere in sanzioni penali.

Per redigere il dvr fulminazione bisogna seguire i seguenti passaggi:

  • Effettuare la valutazione del rischio
  • Eseguire il confronto con il rischio tollerabile (RT)
  • Adottare, se necessario, un’opportuna protezione dai fulmini (LP)

La procedura di calcolo per la valutazione del rischio fulminazione è applicabile a qualunque struttura come edifici, tralicci, ponteggi, torri, ponti, gru. In un cantiere, per esempio, indispensabile è il calcolo fulminazione gru, così come il calcolo fulminazione ponteggi, entrambi fondamentali per consentire ai lavoratori di svolgere le varie attività in totale sicurezza.

Le diverse classificazioni degli eventi legati alla fulminazione

La norma CEI EN 62305-2 stabilisce classificazioni diverse degli eventi legati al fenomeno della fulminazione e degli effetti possibili dei fulmini. Innanzi tutto, occorre individuare le cause del danno e poi considerare le tipologie perdita. Ecco di seguito come vengono classificati i vari fattori.

Le cause di danno vengono classificate con la lettera S e si distinguono in:

  • S1 - fulmine sulla struttura
  • S2 - fulmine in prossimità della struttura
  • S3 - fulmine sulle linee entranti
  • S4 - fulmine in prossimità delle linee entranti

I tipi di danno vengono classificati con la lettera D e si distinguono in:

  • D1 - danno ad esseri viventi per elettrocuzione
  • D2 - fuoco, esplosioni, effetti chimici, distruzioni meccaniche e altri danni materiali
  • D3 - fallimento/malfunzionamento di sistemi elettronici a causa di sovratensioni

I tipi di perdita vengono classificati con la lettera L e si distinguono in:

  • L1 - perdita di vite umane (compresi i danni permanenti)
  • L2 - perdita di servizi pubblici
  • L3 - perdita di patrimonio culturale insostituibile
  • L4 - perdita di valore economico (della struttura, del suo contenuto e/o dell'attività).