Ponteggi fissi in facciata: adempimenti e normative

Se da un lato il ponteggio fisso è da considerarsi un'opera provvisionale indispensabile per l’accesso e lo svolgimento dei lavori in cantiere, dall’altro può rappresentare anche il principale dispositivo di protezione collettivo fornito ai lavoratori per garantirne la salute e la sicurezza. Ecco perché vogliamo affrontare l’argomento dell’impiego dei ponteggi fissi nell’edilizia, ricollegandoci anche alle misure di sicurezza adottabili per i lavori in quota. In questo articolo analizzeremo i riferimenti normativi, soffermandoci nello specifico sugli adempimenti principali e sulle autorizzazioni.

Norme di riferimento e Quaderno Inail

Il principale riferimento normativo a proposito dei ponteggi fissi lo si trova negli articoli dal 131 al 138 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Titolo IV – cantieri temporanei o mobili) e nel correlato Allegato XIX. In più dal 2014 l’Inail ha pubblicato una serie di Quaderni tecnici dedicati alle attività in cantiere, uno dei quali rivolto proprio a rendere più chiara e condivisa la disciplina sulla sicurezza dei lavori su ponteggi fissi.

Certificazione Ministeriale

Quali condizioni deve rispettare un ponteggio fisso per essere a norma? Innanzitutto vi è un obbligo in capo a chi fabbrica le varie componenti del ponteggio a richiedere un’apposita autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali previa presentazione di una relazione tecnica (art.132) che indicherà:

- le varie componenti che formano il ponteggio (che dovranno anche riportare il marchio del fabbricante);

- la resistenza dei materiali impiegati;

- i dati risultanti dalle prove di carico svolte su prototipi e dal calcolo del ponteggio;

- istruzioni sul montaggio e su come eseguire una prova di carico e degli schemi tipo di costruzione e assemblaggio.

Questa autorizzazione dovrà poi essere rilasciata dal fabbricante (corredata di relazione tecnica) in copia a chiunque intenda impiegare quello specifico ponteggio. L’autorizzazione va rinnovata ogni 10 anni per verificare l’adeguatezza in relazione all’eventuale variabilità degli standard dovuta al progresso tecnologico.

Adempimenti per montaggio, uso e smontaggio

Prima di erigere il ponteggio, nel caso la struttura che si andrà a realizzare non rientri tra gli schemi tipo proposti con l’autorizzazione (o se sono previste dimensioni particolarmente notevoli), dovrà essere presentato un apposito progetto (art. 133) firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge. Tale progetto dovrà contenere il disegno esecutivo del ponteggio e il relativo calcolo di stabilità e resistenza.

Nei lavori in quota dovrà essere redatto, da persona competente, un apposito Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S) che dovrà essere sempre disponibile in cantiere assieme alla copia dell’autorizzazione Ministeriale e alla relazione tecnica. Le operazioni di montaggio, modifica e smontaggio dovranno essere eseguite da lavoratori con specifica formazione al riguardo e dovranno essere supervisionate da un soggetto incaricato direttamente dal datore di lavoro.

Rimanete in contatto con il blog di EuroHatria per avere informazioni dettagliate sulle misure di prevenzione e protezione specifiche per lavorare in totale sicurezza sui ponteggi fissi.