Valutazione dei rischi in cantiere: competenze e documenti

22 Giugno 2018
Valutazione dei rischi in cantiere: competenze e documenti

La sicurezza nel cantiere è un aspetto di fondamentale importanza riguardante la direzione lavori. Nella valutazione dei rischi in cantiere è necessario tenere conto di un punto di riferimento determinante, che sta alla base di tutte le attività legate alla prevenzione degli infortuni: si tratta della prevedibilità di un evento, un fattore indispensabile che deve fungere da guida per poter procedere alla pianificazione delle adeguate misure di prevenzione da predisporre per tutelarsi dai rischi in cantiere. Il piano per la prevenzione deve essere redatto prima dell’inizio dei lavori, in modo da contenere tutte le procedure che vanno ad assicurare la completa tutela da tutti i rischi che possono inevitabilmente crearsi in un cantiere. Ecco tutte le informazioni necessarie per eseguire una corretta valutazione rischi in cantiere e relativi provvedimenti e norme a cui fare riferimento per limitare i danni o eliminarli.

A chi compete la valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi emanato dal d.lgs. 81/2008 s.m.i. dice chiaramente a chi compete la valutazione dei rischi sul lavoro e spiega nel dettaglio quali sono le procedure da affrontate per realizzare un piano di prevenzione efficace, per evitare gli infortuni nei cantieri sia mobili che temporanei. Anche nel successivo Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sono state incluse delle norme sotto forma di modulistica che permettono di individuare i vari ambiti di intervento e quindi la valutazione dei rischi.

In particolar modo, la valutazione dei rischi è di competenza del datore di lavoro e del coordinatore per la progettazione: entrambi devono individuare in fase di analisi i possibili rischi per poter definire un piano di prevenzione corredato di tutte le misure adeguate per le varie fasi di lavoro.

Requisiti di competenza di altre persone

Se il datore di lavoro e il coordinatore per la progettazione hanno la responsabilità della valutazione dei rischi, vi sono altre persone che vengono indicate come rappresentanti e hanno il diritto di essere consultati non solo riguardo la redazione della valutazione dei rischi, ma anche per la nomina delle persone che devono eseguire tale valutazione.

Le persone scelte possono anche essere dei lavoratori e possono partecipare alla valutazione dei rischi, hanno il dovere di avvertire i supervisori o i datori di lavoro sugli eventuali rischi percepiti, di segnalare i cambiamenti sul luogo di lavoro e anche di essere informati sui rischi per la loro sicurezza e salute, e sulle misure che servono per eliminarli o ridurli. Le persone scelte per prendere parte alla valutazione dei rischi devono cooperare per permettere al datore di lavoro di garantire sicurezza nell’ambiente di lavoro, ma hanno anche il diritto di essere consultati dal datore di lavoro per fare un bilancio delle valutazioni.

Documento valutazione rischi

Nel documento di valutazione dei rischi l’impresa, il datore di lavoro della ditta edile che deve andare ad effettuare i lavori deve annotare i rischi e le misure preventive che ha riscontrato nel suo ambiente di lavoro e tra i lavoratori dipendenti. Inoltre, deve individuare le attrezzature di lavoro necessarie, deve organizzare le aree di lavoro, prevenire rischi particolari quali rischi biologici, meccanici o chimici, valutare ulteriori fattori dei dipendenti quali età, condizioni fisiche o altro. Una misura introdotta molti anni fa è anche lo stress causato dal lavoro, un obbligo in vigore ormai da tempo, che riguarda ogni ambiente di lavoro, compresi i cantieri edili. Anche la gestione delle situazioni di interferenza e sovrapposizione di lavoratori e mezzi è un altro fattore importante da tenere in considerazione nella valutazione dei rischi.

Altri aspetti che il datore di lavoro deve obbligatoriamente tenere in considerazione sono la formazione e l'informazione dei lavoratori, entrambe fondamentali per metterli a conoscenza delle misure, delle fasi di lavoro da eseguire e dei processi di prevenzione che vengono messi in atto durante le varie lavorazioni. L’informazione è indispensabile anche per consentire ai lavoratori di usare correttamente le macchine che si trovano in cantiere. Il documento valutazione rischi serve a contenere tutto quanto appena descritto e costituisce quindi una relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti in un cantiere edile, che possono compromettere la sicurezza e la salute durante le varie fasi di lavoro, e le misure prese per evitarli.

Il Documento valutazione rischi deve essere redatto entro novanta giorni dall’inizio dei lavori e aggiornato passo dopo passo con tutti i cambiamenti che nel frattempo vengono apportati nella produzione e nell’attività. Dopo ogni rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate e adeguate ai cambiamenti, se questi riguardano le fasi dei lavori in cantiere e quindi anche i conseguenti rischi.

Elenco dpi cantiere

Nella valutazione rischi per i lavori edili esiste un elenco dpi cantiere che riguarda i dispositivi di protezione individuale. Si tratta di qualsiasi tipo di attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro ogni rischio per la sicurezza o la salute durante lo svolgimento del proprio lavoro. Il lavoratore è tenuto a ricevere formazione e informazione sul dpi da utilizzare, che si suddivide in varie tipologie a seconda delle parti del corpo da proteggere. I dpi per cantiere possono consistere in dispositivi di protezione del capo, degli occhi, delle mani, dei piedi, dell’udito, delle vie respiratorie, ma possono anche tutelare completamente il corpo da aggressioni chimiche e fisiche o contro la caduta.

I dpi in cantiere devono essere sempre utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da adeguate misure tecniche di prevenzione, da strumenti di protezione collettiva o procedimenti che hanno l’obiettivo di organizzare metodi alternativi di lavoro. Per proteggere in modo eccellente devono quindi essere adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul posto di lavoro, devono adattarsi all’utilizzatore in base alle sue esigenze ergonomiche o di salute.

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